II presente Statuto Sezionale è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 24 Novembre 2022.
I N D I C E
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 – Denominazione e durata
Art. 2 – Natura
SCOPI E ATTIVITÀ
Art. 3 – Scopi e attività
Art. 4 – Locali sede
TITOLO II
SOCI
Art. 5 – Soci
Art. 6 – Ammissione
Art. 7 – Quota associativa
Art. 8 – Partecipazione all’attività associativa
Art. 9 – Recesso
Art. 10 – Perdita della qualità di socio
Art. 11 – Sanzioni disciplinari
Art. 12 – Ricorsi
TITOLO III
SEZIONI
Art. 13 – Organi della Sezione
Art. 14 – Assemblea
Art. 15 – Convocazione
Art. 16 – Partecipazione
Art. 17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
Art. 18 – Deliberazioni
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 – Composizione e funzioni
Art. 20 – Durata e scioglimento
Art. 21 – Convocazione
Art. 22 – Modalità di convocazione
PRESIDENTE
Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente
TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 24 – Compiti del Tesoriere
Art. 25 – Compiti del Segretario
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO
Art. 26 – Collegio dei Revisori dei Conti – Composizione e durata
Art. 27 – Organo di Controllo – Composizione e durata
TITOLO IV
CARICHE SOCIALI
Art. 28 – Condizioni di eleggibilità
TITOLO V
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art. 29 – Commissioni, Gruppi e Scuole
TITOLO VI
SOTTOSEZIONI
Art. 30 – Costituzione
TITOLO VII
PATRIMONIO
Art. 31 – Patrimonio
TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE
Art. 32 – Esercizio sociale
TITOLO IX
CONTROVERSIE
Art. 33 – Tentativo di conciliazione
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore
N.B. – Abbreviazioni usate nel testo a seguire:
AD Assemblea dei Delegati
ADR Assemblea Regionale dei Delegati
APS Associazione di promozione sociale
CAI Club Alpino Italiano
CC Comitato Centrale di indirizzo e controllo
CDC Comitato Direttivo Centrale
CDR Comitato Direttivo Regionale
CRC Collegio Revisori dei Conti
CTS Codice Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)
ODV Organizzazione di Volontariato
ODC Organo di Controllo
PG Presidente Generale
PR Presidente Regionale
OTTO Organi Tecnici Territoriali Operativi
OTCO Organi Tecnici Centrali Operativi
CE Comitato Elettorale
GR Raggruppamento Regionale di Sezioni
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
Art. 1 – Denominazione e Durata
È costituita, con sede legale in Pordenone, l’associazione di promozione sociale (APS), ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), denominata “Club Alpino Italiano – Sezione di Pordenone – APS”, che continua l’attività della Sezione di Pordenone del Club Alpino Italiano fondata nel 1925.
Il presente Statuto entrerà in vigore con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, a cui l’associazione chiederà di essere ammessa nella sezione APS.
L’associazione utilizza quale acronimo “CAI – Sezione di Pordenone – APS”, precisandosi che ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo “APS” solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS.
Essa è dotata di personalità giuridica di diritto privato e ha un proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. L’associazione è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, denominato “Club Alpino Italiano – Regione Friuli Venezia Giulia”.
L’associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
L’eventuale variazione di sede, all’interno del Comune di Pordenone, non comporta variazione statutaria e potrà essere assunta con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 2 – Natura
L’associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.
È associazione di promozione sociale che agisce nell’ambito del D. Lgs. n. 117/2017, e s.m.i (Codice del Terzo Settore), nonché delle relative norme di attuazione.
Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.
SCOPI E ATTIVITÀ
Art. 3 – Scopi e attività
L’associazione ha per scopo quello di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui svolge l’attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore).
Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono:
lett. f) – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
lett. i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
lett. e) – interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
lett. h) – ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
lett. t) – organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
Per conseguire tali scopi e attività, l’Associazione provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri (con eventuale aggiornamento anche in forma elettronica delle mappe dei sentieri), delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, torrentistiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) all’indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, torrentistiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente montano;
h) all’organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, torrentistiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
j) all’organizzazione di attività a carattere sportivo;
k) a fornire supporto in ambiente naturale e montano, ad attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli individui portatori di particolari problematiche, patologie e disabilità;
l) a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio cartografico e fotografico, al mantenimento di adeguate attrezzature per la pratica alpinistica, escursionistica, speleologica e torrentistica;
m) all’organizzazione e gestione di palestre di arrampicata anche indoor per i propri soci.
Essa potrà, inoltre, assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali; esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali, quali ad esempio:
– attività e iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte di fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
– esercizio, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, di attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento;
– compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari e immobiliari; a titolo esemplificativo potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
– pur non avendo fini di lucro, svolgere attività commerciali, sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;
– esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d’interesse generale.
Tali attività secondarie dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo, e verranno poi menzionate nei documenti di bilancio.
I destinatari delle attività di interesse generale svolte dal Club Alpino Italiano – Sezione di Pordenone – APS sono i soci, i loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato, libero e gratuito dei propri soci.
Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l’associazione potrà, inoltre assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e di altra natura, anche ricorrendo ai propri soci.
Art. 4 – Locali sede
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.
TITOLO II
SOCI
Art. 5 – Soci
Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano, ovvero:
sono Soci “onorari” le personalità che hanno acquisito alte benemerenze nel mondo alpinistico o nel Club Alpino Italiano;
sono Soci “benemeriti” gli altri enti del terzo settore, le persone giuridiche senza scopo di lucro e gli enti senza scopo di lucro (il cui numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle APS presenti ai sensi dell’art. 35, comma 3 del D.Lgs. 117/2017) che conseguono l’iscrizione alla Sezione e versano alla stessa un notevole contributo;
sono Soci “ordinari” le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto;
sono Soci “famigliari” coloro che intendono aderire in quanto componenti del nucleo famigliare del Socio “ordinario”, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto;
sono Soci “giovani” i minori di anni diciotto.
Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall’Assemblea.
Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell’attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d’onore della Sezione stessa.
I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell’attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all’altezza dell’impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.
Art. 6 – Ammissione
Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell’autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. La nomina dei Soci “onorari” spetta all’AD, su proposta del CC.
La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto anche per l’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull’accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà. L’eventuale deliberazione di non ammissione è comunicata all’interessato.
In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri. Entrambi gli organi, se non appositamente convocati, deliberano in occasione della loro successiva convocazione.
Sia in sede di ammissione all’Associazione, sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.
Art. 7 – Quota associativa
Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede Centrale del Club Alpino Italiano. Il versamento della quota associativa annuale entro il 31 (trentuno) marzo determina la ripresa, a far tempo dal rinnovo, del rapporto associativo e di quanto connesso, senza retroattività dei diritti, eccezione fatta per la possibilità di ricongiungimento della carriera di Socio, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell’adesione, mediante pagamento delle quote associative arretrate. Tale facoltà permane nel tempo, mediante ricongiunzione delle annualità almeno sino all’ultimo periodo di adesione.
Art. 8 – Partecipazione all’attività associativa
La partecipazione all’attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite, salvo quanto stabilito in materia di rimborsi spese nel rispetto dell’17 del CTS, nonché dei limiti massimi e delle condizioni preventivamente previsti dal Regolamento Generale del CAI. Coloro che svolgono attività di volontariato saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Per quanto qui non contemplato valgono le previsioni di cui all’art. 17 CTS.
Art. 9 – Recesso
Il Socio può recedere dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; il recesso deve esser presentato per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, è irrevocabile e ha effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.
Il trasferimento da una Sezione ad un’altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell’adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell’Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.
Art. 10 – Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde: per recesso, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l’iscrizione come Socio benemerito.
La quota associativa è intrasmissibile in tutte le ipotesi di perdita della qualità di Socio.
Art. 11 – Sanzioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.
La competenza per l’irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale.
Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l’eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.
Art. 12 – Ricorsi
In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.
TITOLO III
SEZIONI
Art. 13 – Organi della Sezione
Sono organi della Sezione almeno i seguenti:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei Revisori dei Conti, l’Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Art. 14 – Assemblea
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci “ordinari”, “familiari”, “onorari”, “benemeriti” e “giovani” (questi ultimi, di età inferiore ad anni diciotto, esprimono il diritto di voto tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi); le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L’Assemblea:
– adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
– revoca il Presidente sezionale;
– elegge e revoca il Consiglio direttivo ed i delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;
– elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti, l’Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;
– approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente;
– delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
– delibera sulla fusione, trasformazione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
– delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociale e sulla promozione dell’azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
– delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque Soci aventi diritto al voto.
Art. 15 – Convocazione
L’Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all’anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.
L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione o dell’Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno il dieci per cento dei Soci maggiorenni della Sezione.
L’assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell’avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.
Art. 16 – Partecipazione
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci “ordinari”, “familiari”, ”giovani”, “onorari” e “benemeriti” in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea. I Soci minori di anni diciotto hanno diritto di voto, che viene espresso tramite chi esercita la responsabilità genitoriale sui medesimi. Ciascun Socio ha un voto. Si applica l’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibile. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare un solo Socio. Si applicano i commi 4° e 5° dell’art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.
Art. 17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all’Assemblea.
Art. 18 – Deliberazioni
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.
Per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.
Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.
Le deliberazioni concernenti le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Ogni modifica del presente statuto acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.
La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 – Composizione e funzioni
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si compone di undici membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci tra gli associati, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs 117/2017. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
– convoca l’Assemblea dei Soci;
– propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
– nomina la Commissione verifica poteri di cui all’art. 17;
– redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
– pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
– adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
– delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
– cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
– delibera la costituzione o lo scioglimento di Scuole, Commissioni e Gruppi e ne coordina l’attività;
– delibera la costituzione di nuove Sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
– delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
– nella prima seduta utile decide sull’ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l’ammissione del socio;
– delibera sull’accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l’eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
– cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
– propone le quote associative ed i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;
– approva i regolamenti, i programmi e i bilanci delle Sottosezioni, delle Scuole, delle Commissioni, dei Gruppi;
– delibera, sulla base dei programmi annuali delle Sottosezioni, delle Scuole, delle Commissioni, dei Gruppi, i contributi a sostegno delle loro attività;
– nomina i Direttori delle Scuole, delle Commissioni e i Responsabili dei Gruppi;
– ratifica le decisioni di eccezionale urgenza prese dal Presidente ai sensi dell’art. 23;
– nomina gli Ispettori Sezionali dei Rifugi, ricoveri e bivacchi;
– nomina un Vice Presidente ad interim, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma;
– propone i nominativi dei Soci candidati agli Organi Regionali, Interregionali e Nazionali del Sodalizio;
– proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.
Nella prima riunione, presieduta dal Presidente uscente, il Consiglio Direttivo provvede preliminarmente alla elezione, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, del Presidente e del Vice Presidente. In caso di parità di voti, la carica è assegnata al Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti nell’Assemblea. Se la parità dovesse ancora sussistere, prevale l’anzianità di iscrizione al CAI. Si procede poi alla nomina di un Tesoriere e di un Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in tal caso, non hanno diritto di voto.
L’Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Presidente, il quale, sentito il Consiglio Direttivo, comunicherà al richiedente entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, le modalità specifiche di presa in visione o di estrazione delle copie. Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori e dell’Organo di Controllo, la cui competenza in ordine alla stessa è rimessa a questi ultimi.
Art. 20 – Durata e scioglimento
Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due volte (ossia eleggibili per tre mandati consecutivi), e lo possono essere ancora dopo almeno tre anni di interruzione, fatta eccezione per la carica di Presidente della Sezione che può essere rieletto una prima volta e, successivamente, dopo tre anni di interruzione.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, nel periodo di dodici mesi, non siano intervenuti a quattro riunioni anche non consecutive.
Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.
Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l’Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, ovvero l’Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, nomina e insedia la Commissione Elettorale di cui all’art. 28, e convoca l’Assemblea dei Soci, da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Convocazione
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all’Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Art. 22 – Modalità di convocazione
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, ed è convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente, o dal Consigliere più anziano di iscrizione al CAI, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima, salvo i casi di urgenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI e con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.
Le decisioni urgenti possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo anche se manca il numero legale, a maggioranza di voti, purché con almeno tre voti e devono essere ratificate nella successiva riunione valida.
All’insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
Una riunione straordinaria può essere convocata dal Presidente o richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dall’Organo di Controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.
I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.
I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.
PRESIDENTE
Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente
Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale;
– assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
– sottoscrive la convocazione dell’Assemblea dei Soci;
– convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
– presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
– pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un’anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice
Presidente. In caso di impedimento anche del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo può nominare un Consigliere Vice presidente ad interim, per la durata dell’impedimento.
TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 24 – Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.
Art. 25 – Compiti del Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione. Nel caso lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può delegare l’attuazione di specifiche delibere o servizi amministrativi a dei Consiglieri, anziché al Segretario.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO
Art. 26 – Collegio dei Revisori dei Conti – Composizione e durata
Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina dell’Organo di Controllo, il controllo della gestione della Sezione è affidato a un Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita l’auditing interno contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili.
Al Revisore dei Conti cessato dalla carica, subentra il primo dei non eletti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell’Assemblea dei Soci.
È compito dei Revisori dei conti:
– l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’assemblea dei Soci;
– il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
– la convocazione dell’Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
Art. 27 – Organo di Controllo – Composizione e durata
Al superamento dei limiti di cui all’art. 30 del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), l’Assemblea dei Soci nomina un Organo di Controllo che, esercitando tutte le funzioni a esso attribuitegli dalla legge, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) l’Organo di controllo esercita la revisione legale dei conti. In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali.
Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall’Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.
I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.
L’Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l’oggetto delle riunioni.
È compito dell’Organo di controllo:
a) l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’Assemblea dei Soci;
b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell’eventuale Regolamento;
d) la convocazione dell’Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.
Dalla data dell’atto assembleare di nomina dell’Organo di Controllo, decadono automaticamente i componenti del Collegio dei Revisori e le relative funzioni disciplinate dall’art. 26 dello Statuto.
TITOLO IV
CARICHE SOCIALI
Art. 28 – Condizioni di eleggibilità
L’elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano compete ai soli Soci maggiorenni, secondo l’ordinamento della struttura centrale e delle strutture territoriali. Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all’associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.
La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l’attribuzione e l’erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.
Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.
Il Consiglio Direttivo, in tempo utile prima delle elezioni, provvede a nominare e a convocare una Commissione Elettorale, composta da un minino di tre a un massimo di cinque Soci della Sezione, per la valutazione formale e di legittimità delle candidature presentate, e per il coordinamento delle operazioni elettorali.
TITOLO V
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art. 29 – Commissioni, Gruppi e Scuole
Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, Scuole e Commissioni formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto e approvato dallo stesso Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi aventi autonomia tecnico – organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali Gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività del Gruppo stesso. È vietata la costituzione di Gruppi di non Soci.
I bilanci delle Scuole, delle Commissioni e dei Gruppi fanno parte integrante del bilancio della Sezione e devono essere redatti entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo. Ogni richiesta di contributo a terzi deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo.
TITOLO VI
SOTTOSEZIONI
Art. 30 – Costituzione
Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.
Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
Il bilancio della Sottosezione fa parte integrante del bilancio della Sezione e deve essere redatto entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
TITOLO VII
PATRIMONIO
Art. 31 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari, ed è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.
I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
I fondi liquidi dell’Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa e/o investiti in titoli garantiti dallo Stato italiano e dalla Comunità Europea.
TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE
Art. 32 – Esercizio sociale
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell’Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di cui all’art. 13, co.2 del D.Lgs n. 117/2017, potrà essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa in conformità con le vigenti disposizioni.
In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell’assemblea e previo parere positivo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del CAI, al Gruppo Regionale di appartenenza purché costituito in APS-ETS e previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo. Ove il Gruppo Regionale non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o piuÌ Sezioni, purché costituite in APS-ETS, appartenenti allo stesso Gruppo Regionale.
TITOLO IX
CONTROVERSIE
Art. 33 – Tentativo di conciliazione
La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l’impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 – Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.
F.to Giancarlo Del Zotto
F.to Gaspare Gerardi