21 C
Pordenone
venerdì 9 Giugno 2023

Regolamento elettorale delle cariche sociali

REGOLAMENTO ELETTORALE DELLE CARICHE SOCIALI

Capo I – L’elettorato attivo

Art. 1 (Ambito di applicazione)
Il presente regolamento, redatto nel rispetto dei principi di legalità, democraticità, trasparenza, nonché dello Statuto sociale e dei Regolamenti del Club Alpino Italiano, si applica per l’elezione:
­ del Consiglio Direttivo (di seguito chiamato anche “Consiglio”),
­ del Collegio dei Revisori dei Conti
­ dei Delegati all’Assemblea dei Delegati del CAI (di seguito chiamati anche “Delegati”)
da parte dell’Assemblea dei Soci.

Art. 2 (Soci elettori)
Sono elettori tutti i Soci “ordinari”, “familiari”, “giovani”, “onorari” e “benemeriti” in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’Assemblea Elettiva. I Soci minori di anni diciotto hanno diritto di voto, che viene espresso tramite chi esercita la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 3 (Deleghe)
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio o del Collegio dei Revisori dei Conti, e farlo votare in sua vece, mediante rilascio di delega conforme all’Allegato A del presente Regolamento.
Ogni Socio delegato può rappresentare ed esercitare il diritto di voto per un solo socio.

Capo II – L’elettorato passivo

Art. 4 (Soci eleggibili)
Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto, in possesso dei seguenti requisiti:
– – abbiano compiuto diciotto anni;
– siano iscritti alla Sezione da almeno due anni sociali completi e siano in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’Assemblea;
– non abbiano riportato condanne per delitto non colposo;
– siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
– siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto della Sezione e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano;
– tra i Consiglieri eletti, il candidato alla carica di Presidente della Sezione deve aver maturato, al momento dell’elezione, un’anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.
Art. 5 (numero dei Soci eleggibili alle cariche)
Il numero dei Soci eleggibili per il Consiglio va da un numero dispari minimo di cinque a un massimo di nove, secondo quanto deciso dal Consiglio uscente e comunicato ai Soci nelle modalità previste all’art. 15 del presente Regolamento.
Il numero dei componenti eleggibili per il Collegio dei Revisori dei Conti è fissato in tre.
Il numero dei Delegati è stabilito di volta in volta secondo quanto previsto al 1°comma dell’art. 16 del Regolamento Generale del CAI.

Art. 5 (numero dei Soci eleggibili alle cariche)
Il numero di Soci eleggibili per il Consiglio Direttivo è di undici.
Il numero dei Soci eleggibili per il Collegio dei Revisori dei Conti è fissato in tre. Il numero dei Delegati è stabilito di volta in volta secondo quanto previsto al 1°comma dell’art. 16 del Regolamento Generale del CAI.

Art. 6 (Gratuità delle cariche sociali)
Le cariche sociali elettive, quelle dei Delegati, così come gli incarichi, sono a titolo gratuito.
La gratuità delle cariche esclude l’attribuzione e l’erogazione al Socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato (da lavoro dipendente, di prestazione coordinata e continuativa, o d’altra natura), a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione d’ incarico.

Art. 7 (Casi di ineleggibilità, compatibilità e incompatibilità)
I membri della Commissione Elettorale e gli Scrutatori di seggio non possono essere eletti Consiglieri, né Revisori dei Conti, né Delegati.
Non sono eleggibili alle cariche sociali quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale, o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.
Le cariche di Delegato all’Assemblea dei Delegati del CAI e al Comitato Regionale del Friuli-Venezia Giulia sono compatibili con le cariche sociali della Sezione.
Nessun socio può candidarsi e trovarsi eletto contemporaneamente Consigliere, e Revisore dei Conti della Sezione. Anche la carica di Reggente della Sottosezione non è compatibile con la carica di Consigliere e Revisore.
L’eletto che versi in una situazione di incompatibilità deve optare fra la carica già ricoperta e la nuova carica a cui è stato eletto, nel termine perentorio di otto giorni dalla data di proclamazione degli eletti, con comunicazione alla Commissione Elettorale.

Art. 8 – (Candidature)
Entro il termine temporale di cui al successivo art. 9, il Socio, utilizzando l’Allegato B del presente Regolamento, deve comunicare al Consiglio e alla Commissione elettorale la propria candidatura con allegato un breve curriculum, per consentire alla Commissione Elettorale di verificare la sua candidabilità ed eleggibilità.
L’eleggibilità del Socio non candidatosi, ma che abbia ricevuto delle preferenze in sede di elezione, viene verificata dalla Commissione Elettorale ex post.

Art. 9 – (Termine temporale di presentazione delle candidature)
La presentazione delle candidature alle cariche sociali ha inizio dalla fine del mese di gennaio precedente la scadenza delle cariche sociali e termina dieci giorni antecedenti la data di fissazione dell’Assemblea Elettorale (in questo computo si esclude il giorno dell’Assemblea).

Capo III – La Commissione Elettorale

Art. 10 (Nomina e composizione)
Almeno trenta giorni prima della data di fissazione dell’Assemblea Elettiva, il Consiglio, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto sociale, nomina e, quindi, convoca in tempo utile la Commissione Elettorale per definire i termini del suo mandato. In caso di decadenza del Consiglio, sarà compito dei Revisori, nominare e convocare la Commissione Elettorale
La Commissione elettorale è composta da un numero minimo di tre a un massimo di cinque soci aventi almeno tre anni continuativi di iscrizione alla Sezione e una comprovata esperienza nell’attività sociale, che non ricoprono cariche negli organi elettivi della Sezione e che non si sono canditati alle elezioni per le quali è costituita la Commissione stessa.
Il Consiglio Direttivo e la Segreteria della Sezione facilitano l’attività della Commissione Elettorale, mettendo a disposizione quanto necessiti ai suoi compiti.

Art. 11 (Validità costituzione)
La Commissione elettorale si considera validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti.

Art. 12 (Durata in carica e divieto di compenso)
La Commissione Elettorale resta in carica per trenta giorni dopo la proclamazione degli eletti. Nessun compenso è dovuto ai suoi componenti.

Art. 13 (Coordinatore della Commissione Elettorale e modalità di convocazione)
I componenti della Commissione Elettorale, nel corso della prima riunione, scelgono fra loro il Coordinatore e concordano le modalità di convocazione dei successivi incontri.
Le successive convocazioni della Commissione Elettorale vengono effettuate dal Coordinatore, che redige un breve e sintetico verbale delle riunioni, sottoscritto da tutti i presenti.

Art. 14 (Facoltà e compiti della Commissione Elettorale)
La Commissione elettorale dovrà sollecitare i soci ad avanzare le candidature, tenendo possibilmente conto delle motivazioni dei candidati, dell’impegno che intendono dedicare, delle esperienze maturate e dei programmi proposti.
Essa può accedere ai dati comunicati dai candidati ed a quelli trattati dalla Sezione, rimanendo nei limiti operativi di non eccedenza e riservatezza come previsti dal GDPR 679/2016.
La Commissione Elettorale sovraintende alle operazioni dell’Assemblea Elettiva, con l’obiettivo di gestire al meglio le operazioni elettorali, in particolare:
a) prima delle elezioni, nei tempi previsti:
– verifica la candidabilità e l’eleggibilità dei Soci che hanno presentato l’apposita domanda;
– comunica eventuali motivazioni di incandidabilità del socio al Consiglio che prenderà la decisione finale
– entro cinque giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea Elettiva, cura la pubblicazione della lista dei candidati eleggibili presso la Sede della Sezione;
– organizza gli spazi deputati al seggio elettorale, in modo che siano garantite la riservatezza e la segretezza del voto;
– predispone, in collaborazione con la Segreteria della Sezione e in tempo utile, l’elenco dei Soci con diritto di voto in quantità utile di copie, un numero congruo di schede elettorali e il materiale di cancelleria.
b) in sede di Assemblea Elettiva:
– presenza alle operazioni elettorali, vigilandone la regolarità, al seggio ed allo scrutinio per coadiuvare gli scrutatori in caso di dubbi o necessità;
– verifica il potere di voto dei Soci elettori, assolvendo al compito della Commissione Verifica Poteri di cui all’art. 17 dello Statuto sociale; nell’espletamento di questa funzione può essere coadiuvata dal personale di Segreteria della Sezione;
– verifica la regolarità delle deleghe in sede elettorale;
– verifica ex post la candidabilità (assenza delle condizioni elencate all’art. 8 del presente Regolamento), nonché l’eleggibilità (e la disponibilità del Socio ad accettare la carica) dei Soci che hanno ricevuto delle preferenze, ma che non si erano candidati;
– comunica agli Scrutatori il numero delle schede validate ed annulla quelle non utilizzate;
– provvede alla pubblicazione del verbale contenente i risultati delle votazioni e la proclamazione degli eletti.
c) compiti successivi alle elezioni:
– Il Coordinatore della Commissione provvede a convocare, al più presto, il Presidente della Sezione uscente e i Consiglieri neoeletti per la nomina del Presidente della Sezione, nonché i neoeletti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per la nomina del Presidente del Collegio;
– accoglie i reclami dei Soci avverso i risultati delle elezioni ed esprime il proprio parere, come prescritto dall’art. 26 del presente Regolamento.
La Commissione Elettorale adotta, nel rispetto del presente Regolamento e dello Statuto sociale, tutti i provvedimenti opportuni per l’espletamento del proprio mandato, per il miglior andamento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché per il suo migliore e più celere funzionamento.

Capo IV – Compiti del Consiglio Direttivo

Art. 15 (Compiti preliminari all’Assemblea Elettiva)
Il Consiglio, entro la fine del mese di gennaio precedente la scadenza delle cariche sociali, provvede a comunicare ai Soci, mediante affissione di avviso in Sede e pubblicazione sul sito web e newsletter, le date d’ inizio e di scadenza del periodo di presentazione delle candidature, come previsto dal precedente art. 9, e il numero dei candidati eleggibili alle cariche sociali.
Trenta giorni prima della data di fissazione dell’Assemblea Elettiva, Il Consiglio Direttivo nomina e convoca la Commissione Elettorale secondo le disposizioni del precedente art. 10.
Almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni, provvede all’affissione in Sezione e al- l’invio ai Soci a mezzo posta (o in forma elettronica) della comunicazione di indizione dell’Assemblea Elettiva con le indicazioni della data, del luogo e dell’ora della prima e della seconda convocazione.
Nella stessa comunicazione di convocazione il Consiglio:
– indica il numero dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Delegati da eleggere;
– indica il numero massimo di preferenze esprimibili in sede di votazione per ogni carica da eleggere;
– specifica obbligatoriamente che l’elettore può esprimere il proprio voto in favore anche di soci non candidati, ma con la riserva di controllo della loro eleggibilità;
– allega la delega, conforme all’Allegato A del presente Regolamento, in formato allegato o di link digitale riproducibile e stampabile per le comunicazioni tramite newsletter, per i soci che non volessero o potessero esprimere direttamente il proprio voto.

Capo V – Il Presidente dell’Assemblea Elettiva

Art. 16 (Nomina e compiti del Presidente dell’Assemblea)
I soci presenti all’Assemblea Elettiva ne eleggono il Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea Elettiva:
– propone i nominativi di tre Scrutatori che dovranno essere nominati dall’Assemblea, come previsto dall’art. 17 dello Statuto Sociale;
– propone i nominativi di ulteriori due Scrutatori, qualora la complessità delle operazioni di voto e scrutinio lo richiedessero;
– conduce i lavori secondo l’ordine del giorno;
– coordina gli interventi e gestisce le problematiche che dovessero sorgere durante i lavori;

Capo VI – Gli scrutatori

Art. 17 (Nomina)
L’Assemblea Elettiva nomina un collegio di tre Scrutatori, che non ricoprono cariche negli organi elettivi della Sezione e che non si sono candidati alle elezioni per le quali è costituita la Commissione Elettorale.

Capo VII – Le operazioni elettorali

Art. 18 (Seggio elettorale)
Nel luogo deputato alle operazioni di voto viene costituito il seggio elettorale.
Poiché lo Statuto Sociale prevede che sia l’Assemblea Elettiva a nominare gli Scrutatori, ed è opportuno che le operazioni di predisposizione delle elezioni siano preparate già prima dell’Assemblea, la Commissione Elettorale, coadiuvata se del caso dal personale di Segreteria della Sezione, si attiverà per tempo e consegnerà il “seggio” e quanto altro serve ai componenti del collegio degli Scrutatori, immediatamente dopo che l’Assemblea li ha nominati.

Art. 19 (Elenchi da esporre presso il seggio)
Gli elenchi in ordine alfabetico dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Delegati uscenti, nonché quelle dei candidati che hanno comunicato la propria disponibilità a candidarsi in tempo utile per le verifiche della Commissione elettorale, vanno affissi nei locali dell’Assemblea Elettiva e del seggio.

Art. 20 (Scheda elettorale)
La scheda elettorale deve essere conforme all’Allegato C del presente Regolamento.
In particolare, per ogni organo va prevista un’apposita sezione che contenga: la data dell’Assemblea elettiva, il nome dell’organo da rinnovare, il numero massimo di preferenze esprimibili, i nominativi dei candidati da eleggere in ordine alfabetico (con a lato un quadratino per indicare la preferenza) e un congruo numero di righe in bianco per l’eventuale indicazione di voto a favore di soci non candidati.
Vanno inoltre riportate chiaramente le frasi:
“La preferenza può essere espressa anche per i soci non candidati, ma in questi casi l’idoneità sarà verificata ex post – tramite l’Allegato B- dalla Commissione Elettorale”.
“La carica di Consigliere e di Revisore dei Conti sono incompatibili”.
Le schede elettorali dovranno recare il timbro della Sezione e la firma di un componente della Commissione elettorale.

Art. 21 (Operazioni di voto)
Da mezz’ora prima dell’inizio dell’Assemblea Elettiva, il Socio può presentarsi alle apposite postazioni munito della tessera sociale o di altro documento di riconoscimento.
Un elenco in ordine alfabetico dei Soci aventi diritto di voto viene predisposto e stampato dalla Segreteria della Sezione in più copie, che verranno consegnate agli addetti alle operazioni di voto per facilitare l’accreditamento degli elettori e la consegna delle schede elettorali.
Gli addetti alle operazioni di voto, verificati i poteri di voto per l’accreditamento all’Assemblea Elettiva, tanto dei Soci che si presenteranno di persona che dei Soci deleganti, registreranno i nominativi su un “foglio presenze”, conforme all’Allegato D, avendo cura di raccoglierne a lato la firma.
Dichiarata l’apertura del seggio, prendono avvio le operazioni preliminari di voto. Un membro della Commissione elettorale provvederà a consegnare al Socio elettore, i cui poteri di voto sono stati verificati, una scheda (o due schede in caso di delega) preventivamente timbrata e siglata dalla Commissione Elettorale.
Al termine delle operazioni di consegna delle schede elettorali, il Coordinatore della Commissione Elettorale vista gli elenchi dei Soci elettori e li consegna agli Scrutatori, che quindi dichiarano aperte le votazioni.
È fatto divieto al socio votante di inserire la scheda elettorale nell’urna; è uno Scrutatore che riceve la scheda e la inserisce nell’urna, prendendo atto dell’operazione compiuta dal Socio e apponendo la propria firma o sigla o segno di spunta nell’elenco di cui al 2° comma, ricevuto dalla Commissione Elettorale.
Il Coordinatore della Commissione Elettorale regolerà le operazioni di accesso, espressione del voto, allontanamento dal seggio, integrazione delle operazioni di verifica delle regolarità, ecc.

Art. 22 (Modalità di voto)
La preferenza viene espressa ponendo una “X” nell’apposito quadratino posto a lato dei nominativi dei candidati prestampati sulla scheda elettorale.
La preferenza può essere espressa anche per i soci non candidati, i cui nominativi non risultano quindi prestampati sulla scheda, scrivendone nelle apposite righe libere il cognome e nome, tenendo sempre conto che il numero complessivo delle preferenze non superi il massimo delle preferenze esprimibili. Sono valide anche le preferenze riportanti solamente il cognome a patto che sia unico tra tutti i soci della Sezione.
Ogni elettore può esprimere al massimo un numero di preferenze non superiore al numero di Consiglieri, di Revisori dei Conti e di Delegati da eleggere.

Art. 23 (Schede nulle)
Saranno dichiarate nulle le schede:
– che presentano scritte o segni che possano far presupporre che l’elettore abbia voluto farsi identificare, cancellature di espressione di voto, o espressioni offensive;
– che non presentano sulla scheda la firma di un membro della Commissione Elettorale, apposta prima della consegna all’elettore;
– che presentano in modo errato l’espressione di voto;
– che esprimono un numero di preferenze superiore a quello dei Consiglieri e dei Revisori e dei Delegati da eleggere.
Nel caso sia espressa la preferenza allo stesso nominativo sia per la carica di Consigliere che per quella di Revisore dei Conti, vanno annullate entrambe, ma rimangono valide le altre preferenze.

Art. 24 (Scrutinio)
Concluse le operazioni di voto il collegio degli Scrutatori inizia le operazioni di spoglio, estraendo dall’urna le schede elettorali ed iniziando lo scrutinio.
Le operazioni di scrutinio dei voti manifestati avvengono contestualmente e senza interruzioni. Tali operazioni iniziano di regola immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, salvo che la Commissione Elettorale, a causa delle circostanze, non ritenga opportuno di differirne l’inizio al giorno immediatamente successivo. In tale ipotesi la Commissione adotta tutte le opportune cautele per la salvaguardia e la conservazione delle urne sigillate contenenti le schede di voto.
Terminate le operazioni di scrutinio, il collegio degli Scrutatori redige immediatamente il verbale delle operazioni di spoglio, sottoscritto da tutti i componenti del collegio degli Scrutatori, che viene consegnato alla Commissione Elettorale, unitamente alle schede elettorali utilizzate.
Dal verbale devono risultare con chiarezza il numero delle schede scrutinate, quelle valide, quelle bianche, quelle nulle, e la lista dei Soci votati con il numero delle preferenze da ognuno ricevute. Il numero delle schede scrutinate deve essere uguale a quello totale delle schede rilasciate dagli scrutatori, risultante dall’elenco. Qualora non lo fosse, in quanto qualche Socio potrebbe non aver consegnato la scheda dopo la votazione, dovrà esserne fatta menzione nel verbale.

Art. 25 (Proclamazione)
Avvenuto lo scrutinio delle schede, sono proclamati eletti, nel numero previsto, alla carica di Consiglieri, Delegati e Revisori dei Conti, i Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.
In caso di parità di voti, per determinare l’elezione o l’esclusione, si avrà riguardo all’anzianità dei Soci che si trovino nella seguente situazione: saranno preferiti il Socio o i Soci più anziani, secondo le rispettive date di iscrizione al CAI e, in caso di ulteriore parità, secondo il numero della loro tessera.
Qualora venga meno prima della proclamazione, per qualsiasi causa, un eletto del nuovo Consiglio o del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, la sostituzione avviene secondo l’ordine della graduatoria redatta dalla Commissione Elettorale.
La Commissione Elettorale cura il giorno stesso la pubblicazione del verbale con i risultati della votazione e la proclamazione degli eletti.

Art. 26 (Reclami contro il risultato delle votazioni)
Qualsiasi Socio della Sezione può chiedere di visionare il materiale elettorale e presentare eventuali ricorsi con nota scritta alla Commissione Elettorale, entro sette giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.
La Commissione Elettorale esprime il proprio parere entro sette giorni dal ricevimento e lo comunica con raccomandata RR o con PEC al ricorrente.
Eventuali reclami contro l’operato della Commissione Elettorale devono essere proposti secondo quanto previsto dallo Statuto della Sezione.

Art. 27 (Adempimenti successivi)
Adempiuti i compiti elettorali il Coordinatore della Commissione elettorale convoca, al più presto:
– i neoconsiglieri eletti e il Presidente del Consiglio uscente per l’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vice-Presidente della Sezione ai sensi dell’art. 19 dello Statuto;
– I neoeletti Revisori dei Conti per la riunione preliminare del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, nella quale si procederà all’elezione del presidente del Collegio.

Art. 28 (Allegati)
Gli allegati A, B, C, D al presente Regolamento rappresentano dei fac-simile, modificabili nella veste e nell’impostazione grafica a seconda delle esigenze, sempreché gli elementi essenziali del loro contenuto vengano rispettati.

Allegati:
– Allegato A: Delega del diritto di voto
– Allegato B: Modulo presentazione candidatura
– Allegato C: Scheda elettorale per il rinnovo delle cariche sociali
– Allegato D: Foglio presenze all’Assemblea Elettiva